Lo sappiamo, l’Italia è il Bel Paese. Purtroppo per chi ha problemi di mobilità i palazzi storici e le attrazioni artistiche diventano inaccessibili.
Tuttavia grazie all’introduzione del concetto di barriera architettonica, sancito dalla legge n°13/89 viene riconosciuto a tutti il diritto alla libertà di movimento, scandita da una serie di leggi e incentivi.
Per incentivare l’abbattimento delle barriere architettoniche, sono previste diverse detrazioni e agevolazioni fiscali, oltre a contributi statali e regionali per l’acquisto e l’installazione di montascale per anziani e disabili.
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L’installazione di un montascale rientra tra i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, per i quali è prevista una detrazione fiscale sull’imposta sul reddito IRPEF pari al 50% della spesa sostenuta.
Può richiedere la detrazione fiscale del 50% chi è assoggettato all’imposta di reddito delle persone fisiche. Nello specifico possono beneficiare della detrazione fiscale chi è titolare dei diritti reali sugli immobili:
In caso di vendita dell’immobile, prima dello scadere del periodo di godimento della detrazione, il diritto delle quote non utilizzate, viene trasferito all’acquirente dell’unità abitativa. La medesima cosa avviene nella situazione in cui vi sia la donazione dell’immobile.
In caso di decesso del titolare dei diritti sull’immobile oggetto dell’installazione, il diritto di godere delle quote residue si trasmette agli eredi.
La cessazione del comodato d’uso, invece, non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo al comodatario.
Dall’anno di sostenimento delle spese, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali (se la spesa è sostenuta nel 2017, sarà detratta dalla Dichiarazione dei Redditi del 2017 presentata l’anno successivo).
Ogni agevolazione annuale è stimata nei limiti della quota spettante e l’eventuale importo eccedente non può essere chiesto a titolo di rimborso. Per questo motivo è fondamentale determinare anticipatamente la quota di detrazione da attribuire a ciascuna delle 10 dichiarazioni.
Nel caso in cui l’intervento riguardi un condominio, il riferimento di competenza è all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministratore, mentre la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile.
Per poter fruire della detrazione, è importante che le spese siano versate tramite bonifico bancario o postale che indichi:
Sugli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, devono risultare il codice fiscale del condomino e quello dell’amministratore.
I contribuenti devono conservare le fatture spese, o bonifici, da presentare a richiesta degli uffici finanziari.
La Legge 104 tutela la dignità umana e i diritti di libertà e autonomia delle persone disabili e delle loro famiglie, favorendone la piena integrazione sociale, nella scuola, nel lavoro e nella società.
Sono integralmente ammesse alla detrazione del 19% le spese riguardanti i mezzi necessari al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92.
Il riconoscimento di disabilità avviene tramite la Commissione medica istituita ai senti dell’articolo 4 della legge n. 104/92 e coloro che siano ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra.
La detrazione spetta al familiare del disabile solo se questo risulta fisicamente a carico.
Per quanto riguarda le spese mediche è possibile usufruire della deduzione sia da parte del disabile stesso che dei familiari che lo assistono. Inoltre è prevista una deduzione Irpef pari al 19% per le spese mediche specialistiche e l’acquisto di apparecchiature mediche specifiche, come ad esempio quelle occorrenti per la deambulazione.
La stessa detrazione è prevista per le spese di assistenza nei casi di non autosufficienza, certificata da apposita dichiarazione medica, per un importo annuale non superiore a 2.100,00 euro e se il reddito non supera i 40 mila euro annui.
Per l’acquisto di un’automobile, un autocaravan o altri mezzi, anche ad uso promiscuo, è stabilita una detrazione Irpef pari al 19%, inoltre, sempre per l’acquisto dell’auto, l’IVA viene diminuita di 4 punti percentuali ed è prevista l’esenzione dal pagamento del bollo. Non è dovuta neanche l’imposta di trascrizione nei passaggi di proprietà.
I soggetti colpiti da un handicap grave possono beneficiare, anche, di agevolazioni per l’acquisto di apparecchiature tecniche ed informatiche, come computer, telefoni cellulari e fax e dispositivi dotati della lettura braille.
Per coloro che hanno a carico figli con handicap grave, sono previste ulteriori agevolazioni: oltre alle detrazioni previste in caso di più di tre figli, pari a 200 euro per ciascun figlio, è prevista una detrazione Irpef maggiore di €.400,00 rispetto a quella ordinaria.
Inoltre, in caso di approvazione del testo in materia di caregiver familiari, per chi assiste parenti o affini entro il terzo grado, di età uguale o superiore a ottanta anni, sarà riconosciuta una detrazione Irpef pari al 19% delle spese di assistenza, per un importo massimo di dieci mila euro all’anno, nonché un rimborso spese, di 1.900 euro annui massimi, posto a carico dell’Inps.
La legge n° 13 stabilisce che il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28 euro, è aumentato del 25% per costi da 2.582,28 euro a 12.911,42 e di un ulteriore 5% per costi al di sopra di 12.911,42 euro.
La tabella sotto riportata presenta alcuni esempi:
Chiunque attesti tramite certificato medico una patologia tale da rendere impossibile, difficoltoso o pericoloso affrontare a piedi una rampa di scale.
Non è dunque necessario essere riconosciuti formalmente come invalidi, ma i portatori di handicap al 100% hanno diritto di precedenza in graduatoria delle domande ammesse al contributo.
Va presentata dal soggetto richiedente, o da chi ne esercita la tutela, agli uffici preposti del Comune dov’è situato l’immobile.
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno, ma la legge definisce che le domande relative all’anno in corso, (es 2017) possono essere presentate entro il primo marzo dell’anno seguente (1 marzo 2018).
Quelle presentate dopo tale data verranno prese in considerazione per l’anno successivo.
Alla domanda va allegata una marca da bollo da 14,62 euro, e la seguente documentazione:
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