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(Rif.Legge 9 gennaio 1989, n.
13
e Circolare Ministeriale – Ministero dei Lavori
Pubblici 22 giugno 1989,n. 1669/U.L.)
Entro il 1° marzo di ogni anno è possibile presentare
la domanda in carta da
bollo al sindaco del comune in cui si trova l’
immobile (che deve essere costruito in precedenza all’
agosto 1989), immobile nel quale il soggetto deve
avere effettiva, stabile ed abituale dimora.
La domanda per il contributo può
essere presentata:
-
Del portatore di menomazioni o
limitazioni funzionali permanenti di carattere
motorio o dei non vedenti (da chi ne esercita la
podestà o la tutela).
-
Da coloro che abbiano a carico
tali soggetti.
-
Da istituti e centri i cui
immobili siano destinati a residenza e assistenza di
persone con disabilità.
-
Dai condomini in cui risiedano
persone disabili.
Alla domanda dovranno essere
allegati :
-
Descrizione sommaria delle
opere e spese previste.
-
Autocertificazione attestante
l’ubicazione dell’immobile in oggetto in cui risieda
il richiedente e una descrizione degli ostacoli alla
mobilità correlati all’esistenza di barriere.
-
Certifico medico in carta
semplice redatto da qualsiasi medico, attestante
l’handicap permanente del richiedente specificando
le patologie da cui dipende e quali difficoltà alla
mobilità abbia prodotto.
-
L’eventuale disabilità totale
riconosciuta dalla ASL sarà elemento che potrà far
acquisire precedenza sugli altri casi, ma non è
riconosciuto come condizione necessaria.
-
Dichiarazione che il contributo
viene richiesto per interventi che non siano stati
già iniziati né in corso d’ opera.
-
L’entità del contributo sarà
determinata sulla base della spesa effettivamente sostenuta. (Se le spese sono inferiori al preventivo
presentato, il contributo viene calcolato sull’ effettivo importo della spesa, se invece le
spese superano il preventivo, il contributo sarà
calcolato in riferimento al preventivo). Il contributo viene concesso per scaglioni: • spesa base fino a € 2.582,28, contributo base fino
alla copertura della spesa e cioè fino a € 2.582,28 • spesa da € 2.582,25 fino a € 12.911,42, contributo
base + 25% dell'eccedenza della spesa effettiva
rispetto alla spesa base • spesa da € 12.911,42 fino a € 51.645,69,
contributi precedenti + 5% dell'eccedenza della
spesa effettiva rispetto ad € 12.911,42
L'erogazione del contributo avviene dopo
l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture
debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto
l'onere di comunicare al sindaco la conclusione del
lavori con trasmissione della fattura. Le domande
non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi
restano comunque valide per gli anni successivi,
senza la necessità di una nuova verifica di
ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia
qualora vengano meno i presupposti del diritto al
contributo (ad esempio: trasferimento dell'istante
in altra dimora). Suggeriamo comunque, al fine di verificare
l'applicabilità di tali norme alle specifiche
condizioni di ogni contribuente, di rivolgersi ad un
consulente fiscale.
Detrazioni e risparmio fiscale Detrazione del 19%
(RIF. art. 13-bis del DPR n° 917 del 22/12/1986
e successive modifiche, legge 449/97 e successive
modifiche)
A tutti i contribuenti
riconosciuti disabili, o che abbiano fiscalmente a
carico il soggetto portatore di handicap, viene dato
la possibilità di beneficiare di una detrazione del
19% in sede di dichiarazione dei redditi.
La definizione di “soggetto disabile” viene data in
maniera piuttosto ampia riferendosi a tutti coloro che
"presentano una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa, tale da determinare un
processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
Tuttavia per beneficiare della detrazione, si rende
necessario che il riconoscimento dell’ invalidità sia
stato ufficializzato dalla ASL o altro ente preposto,
e che l’invalidità abbia prodotto “menomazioni
funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità
motorie”.
Soddisfatto tale condizione, il soggetto dovrà
semplicemente conservare le fatture delle spese
sostenute e portarne in detrazione l’ importo, così
come le altre spese mediche.
La detrazione verrà applicata
interamente alla dichiarazione dei redditi dell’ anno
in cui la spesa è stata sostenuta.
Detrazione del 36%
La detrazione del 36% può essere beneficiata da ogni
contribuente, indipendentemente dal suo grado di
salute, anche se residente all’ estero, che si faccia
carico della realizzazione di un montascale in un
immobile situato in Italia.
L’ immobile in questione può essere di proprietà del
soggetto che sostiene la spesa, o detenuto a qualsiasi
altro titolo di uso, usofrutto, comodato, abitazione,
locazione (quindi non è richiesto che tale immobile
coincida con l’ abitazione in cui si ha la residenza).
Per poter beneficiare della detrazione del 36% occorre
inviare a mezzo di raccomandata al Centro Operativo di
Pescara (via Rio Sparta 21 – 65100 Pescara ) un modulo
apposito (presente sul sito delle agenzie delle
entrate
www.agenziaentrate.gov.it ).
Occorrerà:
La detrazione verrà applicata in
parti uguali a seconda dell’ età del soggetto (10 anni
se non ha compiuto il 75° anno di età, in 5 anni se il
soggetto ha fra i 75 e gli 80 anni, in 3 anni se il
soggetto ha compiuto gli 80 anni).
Suggeriamo comunque, al fine di verificare
l'applicabilità di tali norme alle specifiche
condizioni di ogni contribuente, di rivolgersi ad un
consulente fiscale. |