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Contributi e Agevolazioni per Disabili
       
CONTRIBUTI A AGEVOLAZIONI PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI    
 
 

(Rif.Legge 9 gennaio 1989, n. 13
e Circolare Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989,n. 1669/U.L.)


Entro il 1° marzo di ogni anno è possibile presentare la domanda in carta da
bollo al sindaco del comune in cui si trova l’ immobile (che deve essere costruito in precedenza all’ agosto 1989), immobile nel quale il soggetto deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora.

La domanda per il contributo può essere presentata:

  • Del portatore di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio o dei non vedenti (da chi ne esercita la podestà o la tutela).

  • Da coloro che abbiano a carico tali soggetti.

  • Da istituti e centri i cui immobili siano destinati a residenza e assistenza di persone con disabilità.

  • Dai condomini in cui risiedano persone disabili.

Alla domanda dovranno essere allegati :

  • Descrizione sommaria delle opere e spese previste.

  • Autocertificazione attestante l’ubicazione dell’immobile in oggetto in cui risieda il richiedente e una descrizione degli ostacoli alla mobilità correlati all’esistenza di barriere.

  • Certifico medico in carta semplice redatto da qualsiasi medico, attestante l’handicap permanente del richiedente specificando le patologie da cui dipende e quali difficoltà alla mobilità abbia prodotto.

  • L’eventuale disabilità totale riconosciuta dalla ASL sarà elemento che potrà far acquisire precedenza sugli altri casi, ma non è riconosciuto come condizione necessaria.

  • Dichiarazione che il contributo viene richiesto per interventi che non siano stati già iniziati né in corso d’ opera.

  • L’entità del contributo sarà determinata sulla base della spesa effettivamente
    sostenuta.
    (Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo viene calcolato
    sull’ effettivo importo della spesa, se invece le spese superano il preventivo, il contributo sarà calcolato in riferimento al preventivo).
    Il contributo viene concesso per scaglioni:
    • spesa base fino a € 2.582,28, contributo base fino alla copertura della spesa e cioè fino a € 2.582,28
    • spesa da € 2.582,25 fino a € 12.911,42, contributo base + 25% dell'eccedenza della spesa effettiva rispetto alla spesa base
    • spesa da € 12.911,42 fino a € 51.645,69, contributi precedenti + 5% dell'eccedenza della spesa effettiva rispetto ad € 12.911,42

    L'erogazione del contributo avviene dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l'onere di comunicare al sindaco la conclusione del lavori con trasmissione della fattura. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell'istante in altra dimora).
    Suggeriamo comunque, al fine di verificare l'applicabilità di tali norme alle specifiche condizioni di ogni contribuente, di rivolgersi ad un consulente fiscale.

    Detrazioni e risparmio fiscale
    Detrazione del 19%


(RIF. art. 13-­bis  del DPR n° 917 del 22/12/1986
e successive modifiche, legge 449/97 e successive modifiche)

A tutti i contribuenti riconosciuti disabili, o che abbiano fiscalmente a carico il soggetto portatore di handicap, viene dato la possibilità di beneficiare di una detrazione del 19% in sede di dichiarazione dei redditi.
La definizione di “soggetto disabile” viene data in maniera piuttosto ampia riferendosi a tutti coloro che "presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
Tuttavia per beneficiare della detrazione, si rende necessario che il riconoscimento dell’ invalidità sia stato ufficializzato dalla ASL o altro ente preposto, e che l’invalidità abbia prodotto “menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie”.
Soddisfatto tale condizione, il soggetto dovrà semplicemente conservare le fatture delle spese sostenute e portarne in detrazione l’ importo, così come le altre spese mediche.

La detrazione verrà applicata interamente alla dichiarazione dei redditi dell’ anno in cui la spesa è stata sostenuta.


Detrazione del 36%


La detrazione del 36% può essere beneficiata da ogni contribuente, indipendentemente dal suo grado di salute, anche se residente all’ estero, che si faccia carico della realizzazione di un montascale in un immobile situato in Italia.
L’ immobile in questione può essere di proprietà del soggetto che sostiene la spesa, o detenuto a qualsiasi altro titolo di uso, usofrutto, comodato, abitazione, locazione (quindi non è richiesto che tale immobile coincida con l’ abitazione in cui si ha la residenza).
Per poter beneficiare della detrazione del 36% occorre inviare a mezzo di raccomandata al Centro Operativo di Pescara (via Rio Sparta 21 – 65100 Pescara ) un modulo apposito (presente sul sito delle agenzie delle entrate www.agenziaentrate.gov.it ).

Occorrerà:

  • inviare la raccomandata a Pescara prima dell’ inizio dei lavori

  • eseguire i pagamenti esclusivamente tramite bonifico specifico

La detrazione verrà applicata in parti uguali a seconda dell’ età del soggetto (10 anni se non ha compiuto il 75° anno di età, in 5 anni se il soggetto ha fra i 75 e gli 80 anni, in 3 anni se il soggetto ha compiuto gli 80 anni).

Suggeriamo comunque, al fine di verificare l'applicabilità di tali norme alle specifiche condizioni di ogni contribuente, di rivolgersi ad un consulente fiscale.

   
       
 

Qui potete scaricare la GUIDA FISCALE completa dell' Agenzia delle Entrate.

Per ogni dubbio o informazione contattateci con tranquillità, saremo lieti di rispondere ad ogni vostra domanda!

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